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Tre decreti in materia di risparmio energetico

 
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 gli attesi tre Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni legislative nazionali entrano in vigore il 1° ottobre 2015 introducendo importanti novità in materia di certificazione energetica degli edifici e nuovi limiti di prestazione termica da rispettare per l’involucro edilizio trasparente e opaco in determinati interventi edilizi. Questo pacchetto di disposizioni legislative nazionali diventa di riferimento univoco per tutte le regioni italiane ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE. Inoltre “Con l’emanazione di questi provvedimenti - si legge nella nota del Ministero - si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019”. Un decreto contiene nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. Un altro decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica). Il terzo decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 è quello di maggiore interesse per il settore della serramentistica (scarica il testo). Esso infatti definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione e a riqualificazione energetica. Rispetto alle disposizioni legislative attualmente vigenti il decreto inseverisce gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE. In prima battuta è necessario sapere che le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale cambiano in funzione della tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo oppure secondo livello, riqualificazione energetica) e si applicano ad edifici sia pubblici sia privati. Per edifici di nuova costruzione si intendono quei fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, e gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3. Per interventi di ristrutturazione importante di primo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendendo anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano gli interventi non riconducibili agli interventi succitati e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Rientrano quindi anche: le ristrutturazioni che interessano l’involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore; gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello, non sono previsti specifici limiti di trasmittanza termica da rispettare per le chiusure trasparenti. Sussiste l’obbligo di rispettare limiti per quanto concerne altri parametri tecnici che connotano gli impianti, l’involucro edilizio e l’edificio nel loro complesso (per esempio coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ - area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile - indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd - indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd - indice di prestazione energetica globale dell’edificio EPgl,tot, ecc.) contenuti nell’Allegato A del decreto. I limiti dell’Allegato A sul coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ sono da rispettare anche per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica sono invece da rispettare i limiti riportati nell’Appendice B del decreto relativamente: alla trasmittanza termica Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati (cfr. tabella 1); al fattore solare totale gtot dei serramenti vetrati in combinazione con schermature solari mobili posizionati sui fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (cfr. tabella 2). Tabella 1 – Valori limite della trasmittanza Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati. Tabella 1 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio (1) dal 1 ottobre 2015 per tutti gli edifici (2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio (1) dal 1 ottobre 2015 per tutti gli edifici (2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici Inoltre, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica, per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno oppure verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche oppure di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. In termini generali UNICMI esprime un giudizio positivo sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale. Almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali. Riguardo al decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 rimangono comunque alcuni punti da chiarire e alcune prescrizioni che potrebbero risultare penalizzanti per il settore dei serramenti ma anche per il consumatore. Un esempio è l’imposizione delle valvole termostatiche nel caso di intervento su un edificio in cui esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. E’ questo è un vincolo molto forte e di difficile comprensione. Se il proprietario di una unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale con centrale di riscaldamento centralizzato decide di sostituire quattro finestre nel suo appartamento si trova obbligato a inserire anche le valvole termostatiche e quindi a chiamare, oltre che il serramentista, il suo idraulico. Teniamo presente che non sempre si possono installare le valvole termostatiche in tutti gli impianti di riscaldamento del nostro patrimonio immobiliare che sono in larga parte vetusti. Inoltre si crea una disparità di trattamento tra chi è proprietario di una unità abitativa inserita in un condominio e tra chi è proprietario di una unità abitativa isolata che non è obbligato a chiamare anche l’idraulico quando deve sostituire le finestre. Altro aspetto delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico HT’ i cui valori limiti appaiono nella Tabella 10 dell’Appendice A in funzione del rapporto S/V dell’edificio (S=superficie disperdente – V=volume lordo climatizzato) e sono imposti per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante (primo e secondo livello). Ci possono essere casi in cui la parte opaca dell’involucro, quella che solitamente presenta valori molto bassi di trasmittanza termica, è ridotta al minimo o addirittura non esiste come nel caso di involucri edilizi costituiti da facciate continue e quindi la parte trasparente potrebbe non raggiungere i valori del decreto. Altro punto debole del coefficiente HT’ è che esso non è declinato in funzione delle varie destinazioni edilizie, il che lo fa apparire un po’ troppo grossolano. Esso andrebbe affinato in funzione della destinazione edilizia dell’edificio. Infine i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 presenti nelle Appendici A e B sono severi ma raggiungibili. La strada dell’efficienza energetica intrapresa dall’Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla. Da qua al 2019/2021 molte cose potrebbero cambiare in termini di tecnologie nel campo del vetro e dei profilati a taglio termico. Oggi, ad esempio, il triplo vetro sta diventando di utilizzo abbastanza comune e questo aiuta a rispettare le trasmittanze termiche di legge. L’Ufficio tecnico UNICMI sta aggiornando il documento tecnico UX192 sull’argomento che, una volta approntato, sarà reso disponibile gratuitamente ai Soci UNICMI, ASSITES, AIPPEG e agli Affiliati ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e a pagamento agli altri operatori di mercato interessati.
 
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